L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.
Il ricorso può essere proposto:
dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
dal coniuge
dalla persona stabilmente convivente
dai parenti entro il quarto grado
dagli affini entro il secondo grado
dal tutore o curatore
dal pubblico ministero
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:
il coniuge che non sia separato legalmente
la persona stabilmente convivente
il padre, la madre
il figlio
il fratello o la sorella
il parente entro il quarto grado
il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata
Poiché uno dei soggetti legittimati a richiedere la nomina dell’amministrazione di sostengo è il Pubblico Ministero, questi può agire di iniziativa, ma anche su sollecitazione dei privati.
I cittadini possono quindi rivolgersi alla Procura della Repubblica, affinchè tuteli in loro nome gli interessi della persona piu’ debole.
L'interessato deve presentare:
Certificazione di nascita e residenza in carta libera (uso Autorità Giudiziaria)
Elenco parenti e affini della persona in difficoltà (specificare nominativi, indirizzi di tutte le persone che hanno legame di parentela entro il IV grado e di affinità entro il II grado)
Certificazione sanitaria attestante la diagnosi
Copia del verbale invalidità
Nota bene: Non è consentita l’autocertificazione
L’istanza va presentata in carta libera, con copia del documento di identificazione, corredata dai citati documenti, all’Ufficio affari civili di questa Procura della Repubblica, dove potranno anche essere fornite le necessarie informazioni.
L’istanza non prevede il pagamento di bolli o di diritti vari.
AVVISO: Diversamente dal ricorso diretto al Tribunale, l'istanza rivolta al Procuratore della Repubblica non implica l'avvio automatico del procedimento davanti al Giudice e chi ha presentato l'istanza non assumerà il ruolo di parte, in quanto sarà il Procuratore a rivestire tale ruolo.