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Procura di Udine - Ministero della Giustizia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine

Amministrazione di sostegno

INFORMAZIONI GENERALI

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.

Il ricorso può essere proposto:

dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato

dal coniuge

dalla persona stabilmente convivente

dai parenti entro il quarto grado

dagli affini entro il secondo grado

dal tutore o curatore

dal pubblico ministero

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno

della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato

dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario

degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno

dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità

della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

il coniuge che non sia separato legalmente

la persona stabilmente convivente

il padre, la madre

il figlio

il fratello o la sorella

il parente entro il quarto grado

il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata

A CHI RIVOLGERSI

Poiché uno dei soggetti legittimati a richiedere la nomina dell’amministrazione di sostengo è il Pubblico Ministero, questi può agire di iniziativa, ma anche su sollecitazione dei privati.

I cittadini possono quindi rivolgersi alla Procura della Repubblica, affinchè tuteli in loro nome gli interessi della persona piu’ debole.

L'interessato deve presentare:

Certificazione di nascita e residenza in carta libera (uso Autorità Giudiziaria)

Elenco parenti e affini della persona in difficoltà (specificare nominativi, indirizzi di tutte le persone che hanno legame di parentela entro il IV grado e di affinità entro il II grado)

Certificazione sanitaria attestante la diagnosi

Copia del verbale invalidità

Nota bene: Non è consentita l’autocertificazione

L’istanza va presentata in carta libera, con copia del documento di identificazione, corredata dai citati documenti, all’Ufficio affari civili di questa Procura della Repubblica, dove potranno anche essere fornite le necessarie informazioni.

L’istanza non prevede il pagamento di bolli o di diritti vari.

AVVISO: Diversamente dal ricorso diretto al Tribunale, l'istanza rivolta al Procuratore della Repubblica non implica l'avvio automatico del procedimento davanti al Giudice e chi ha presentato l'istanza non assumerà il ruolo di parte, in quanto sarà il Procuratore a rivestire tale ruolo.

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