Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona.
Sono previsti i seguenti certificati:
Il certificato può essere richiesto:
A chi e come rivolgersi
La richiesta va presentata all’Ufficio del casellario giudiziario presso la Procura della Repubblica
La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello in calce alla pagina.
L’interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.
Casi particolari:
per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni
per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere
richiesta dall’estero, la domanda può essere presentata dall’interessato per posta o tramite un delegato.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:
€ 3,92 per diritti di certificato
€ 16,00 per bollo. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato
Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre
€ 3,92 per diritti di urgenza
Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:
per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
per essere esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
Altre informazioni
Il rilascio del certificato è tuttavia con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.
Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa).
Nota bene: A norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. cit.).