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Procura di Udine - Ministero della Giustizia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine

Carichi pendenti illeciti amministrativi dipendenti da reato

INFORMAZIONI

Il certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi, previsto dall’art. 31 del d.P.R. 313 del 2002 Testo unico sul casellario - dipendenti da reato riporta i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato ad un ente un illecito amministrativo e ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

Il certificato riporta però solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale di Udine e i relativi giudizi di impugnazione.

Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi può essere richiesto:

dall'ente interessato

dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni

dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione

La richiesta del certificato deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato.

A CHI RIVOLGERSI

La richiesta va presentata all’Ufficio del casellario giudiziario utilizzando l'apposito modulo ministeriale in calce alla pagina.

La richiesta del certificato deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato.
Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale.
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

Costi

1 marca da bollo da € 16,00. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato

1 marca per diritti da € 7,74 se il certificato è richiesto con urgenza

1 marca per diritti da € 3,87 se il certificato è richiesto senza urgenza

ALTRE INFORMAZIONI

Come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal 1° gennaio 2012 il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. cit.).

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